• REGOLAMENTO DI ISTITUTO SEZIONE-PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO PREMESSA
  • L’Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza
  • Gestore del Sito Internet
  • Ruolo della Scuola nel contrasto al Cyberbullismo
  • Ammonimento da parte del Questore
  • VIENE INTEGRATO ED AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ART.1
  • Rigidità
  • Bullismo
  • Relazionale
  • ART.4 Il dirigente scolastico individua un referente
  • ART.5 Il referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo
  • ART.6 Il collegio docenti
  • ART.8 . La/il docente
  • ART.9 I genitori
  • ART.10 Le/gli alunne/
  • ART.11 Mancanze disciplinari
  • ART.12 Sanzioni disciplinari
  • Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo
  • ART.13 Procedura Segnalazione
  • Interventiiniziali
  • Usr sicilia –scuola polo regionale ninni-cassara’- scuola snodo iis fermi -guttuso attività laboratoriale esperta dott. Ssa luisa galano classe 2 gruppo giarre: Maria Grazia Bonaccorsi,AntoninaSpitale




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    USR SICILIA –SCUOLA POLO REGIONALE NINNI-CASSARA’- SCUOLA SNODO IIS FERMI -GUTTUSO

    ATTIVITÀ LABORATORIALE ESPERTA DOTT.SSA LUISA GALANO

    CLASSE 2 GRUPPO GIARRE:
    Maria Grazia Bonaccorsi,AntoninaSpitale,
    Letizia Salonia e Rosario Spina

    MODELLO BOZZA INTEGRATIVA REGOLAMENTO D’ISTITUTO

    Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del regolamento disciplinare di Istitutto

    APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 11-03-2019 E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12-03-2019

    REGOLAMENTO DI ISTITUTO

    SEZIONE-PREVENZIONE E CONTRASTO

    DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

    PREMESSA
    La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e contrasto albullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l’attivazione strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico, in altri casi, e al contrario dei precedenti, a fenomeni legati a contesti educativi (scolastici e familiari) eccessivamente laschi e permissivi.

    La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall’ anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.



    L’Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) da parte degli adolescenti, attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l’educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza (corsi frontali, didattica multimediale e online, riunioni periodiche, consigli di classe e d’Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica dei rischio dell’utilizzo della rete internet. La scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

    così come previsto:

    • dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

    • dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

    • dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

    • dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

    • dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modficihe/integrazioni;

    • dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

    • dalla direttiva MIUR n.1455/06;

    • linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);

    • dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

    • dalla L. 71/2017.> Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017; > Legge 29 maggio 2017, n.71, che ha definito il Cyberbullismo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".



    Punti focali

    - Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

    - Gestore del Sito Internet: si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

    - Oscuramento del Web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.



    - Ruolo della Scuola nel contrasto al Cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente Scolastico spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

    Ammonimento da parte del Questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Si riporta qui di seguito il testo dell‟Art. 8. (Ammonimento)della Legge n. 71/2017- “Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore. - 1. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. - 2. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo. - 3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».-

    VIENE INTEGRATO ED AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

    ART.1

    Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di perso



    ART.2

    Il bullismo, è un abuso di potere con manifestazione di violenza, sia fisica che psicologica, che ha determinate caratteristiche, per cui è bene saper distinguere il fenomeno da semplici giochi o ragazzate; tali caratteristiche sono:



    • Pianificazione: il comportamento aggressivo è pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta o assente.

    • Potere: il bullo è (generalmente) più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale e/o caratteriale; il bullo appartiene spesso ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

    • Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.

    • Continuità: gli atti sono pianificati, continui e regolari nel tempo.

    • Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”. - Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all’adulto si possa andare incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Per cui la scelta è spesso quella di non riferire niente a genitori, docenti, o adulti in genere.

    Il Bullismo può assumere forme differenti:

    • fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, schiaffi, spintoni ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.

    • Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.).

    • Relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

    ART.3

    Il cyberbullismo: è una forma di bullismo online (attuata attraverso tutti i dispositivi tecnologici in uso tra i ragazzi, smartphone – pc – laptop ecc.) che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

    ART.4

    • Il dirigente scolastico

    • individua un referente per il contrasto del bullismo e cyberbullismo;

    • - coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

    • prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

    • promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

    • favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

    • prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

    ART.5

    Il referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo:

    • promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

    • coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

    • si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;

    • cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

    • promuove e realizza progetti specifici riguardanti la “Sicurezza in Internet” e “il Cyberbullismo” diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla navigazione online, nonché di diffondere i criteri per l’individuazione e le modalità denuncia di fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo.

    • è il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentano vittima del fenomeno; si preoccupa di valutare l’accaduto e, se necessario, di informare e coinvolgere, genitori, docenti, dirigente e, infine, Autorità di Polizia, per l’immediato contrasto a quanto accaduto.

    • si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia degli interventi attuati;

    ART.6

    Il collegio docenti:

    • promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

    ART.7

    Il consiglio di classe:

    • pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

    • favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

    ART.8

    . La/il docente:

    • intraprende azioni congruenti con l‟utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l‟istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell‟acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

    • valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

     monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;



    ART.9

    I genitori:

    • partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

    • sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

    • vigilano sull‟uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l‟uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

    • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;

    • conoscono il codice di comportamento dello studente;

    • conoscono le sanzioni previste da regolamento d‟istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

    ART.10

    Le/gli alunne/i:

    • sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

    • imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.

    • non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all‟interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all‟internodell‟istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

    • durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

    ART.11

    Mancanze disciplinari

    Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:



    • la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo-specie se reiterata e continuativa;

    • l’intenzione di nuocere;

    • l’isolamento della vittima.

    Rientrano nel Cyberbullismo:

    • Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

    • Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

    • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

    • Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

    • Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

    • Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

    • Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.

    • Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

    ART.12

    Sanzioni disciplinari

    La scuola, nella persona del dirigente scolastico, dopo aver sentito docente e referente e secondo la procedura di seguito illustrata, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinato dai regolamenti e norme in materia (statuto degli studenti etc); gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con provvedimenti particolarmente incisivi per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. Per questi casi e se necessario, sarà cura del Dirigente interpellare e/o coinvolgere le Forze dell’Ordine, più precisamente le locali figure di riferimento della PS (ex Polizia Postale).



    Nell’ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito (nota, sospensione etc), si prevede anche di attuare (se necessario e previo coinvolgimento dell’Equipe e autorizzazione del Dirigente) le seguenti procedure: lettera disciplinare ai genitori, lettera di scuse da parte del bullo, scuse in un incontro con la vittima, compito/esercitazione/ricerca sul bullismo, compiti / lavori di pulizia a scuola, espulsione dalla Scuola.

    ART.13

    Procedura

    • Segnalazione: il docente che ha avuto una segnalazione da parte di un alunno (o di un genitore di un alunno), effettua una prima valutazione sul fenomeno, soprattutto in merito alla continuità e reiterazione dell’azione sospetta e riconducibile agli aspetti legati al bullismo o cyberbullismo. Il docente, coinvolgendo (inizialmente) il referente d’istituto, approfondisce l’accaduto innanzitutto valutando la continuità dell’azione sospetta, cerca di individuare i colpevoli (soprattutto tentando di capire se trattasi di alunni dell’Istituto), effettuando una primissima valutazione sul comportamento della vittima soprattutto in merito ai casi in cui la stessa vittima è anche l’artefice di questi comportamenti (necessità di attenzioni particolari). - Interventiiniziali: se il fenomeno verificatosi è anche solamente sospetto rispetto al Bullismo e al Cyberbullismoè necessario coinvolgere immediatamente il Dirigente e i genitori dell’alunno, con i quali concordare, ad esempio, l’intervento con lo psicologo di Istituto. L’indagine dell’equipe, composta da Dirigente, Docente interessato, referente, genitori e, eventualmente, psicologo, riguarda l’accertamento dei colpevoli, lo stato psicologico della vittima (con relative azioni da parte dello psicologo), le azioni disciplinari da intraprendere. Le sanzioni disciplinari saranno quelle illustrate nel precedente paragrafo. Se non si riescono ad individuare i colpevoli e al proseguire del fenomeno, Il Dirigente scolastico sarà tenuto ad informare gli Organi competenti (esterni alla Scuola), in questo caso la PS (ex Polizia Postale).

    • Azioni susseguenti: l’equipe che si occupa del caso coinvolge, con adeguata azione informativa sul caso verificatosi, i consigli di classe e i coordinatori di classe, concordano con loro una serie di azioni (prevedendo anche il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori di classe e d’Istituto, previa autorizzazione del Dirigente) che comprendono: incontri con gli alunni coinvolti, interventi /discussione in classe, informazione e coinvolgimento genitori, responsabilizzazione degli alunni, (ri)stabilire regole di comportamento /di classe, eventuale trasferimento a una altra classe di vittime e/o colpevoli.

    • Azioni di routine: in coerenza con l’opera di informazione e arginamento dei fenomeni sin qui descritti, il copro docente, secondo le regole e norme di gestione dell’Istituto, organizza corsi/progetti/didattica dedicata ai temi suddetti, promuovendo la massima informazione a alunni/genitori/docenti su regole, riconoscimento dei fenomeni, sanzioni, nell’ottica del massimo contrasto a qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica. Nell’ambito dei corsi di Tecnologia, i docenti sono promotori, già da alcuni anni, di progetti riguardanti la “Sicurezza in Internet” e il “Cyberbullismo, che coinvolgono gli alunni di tutte le classi seconde e terze, con previsione di estendere i progetti anche alle classi prime. Nella promozione e divulgazione alle classi è sempre opportuno fare riferimento alla giornata nazionale per il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo, che da anni si svolge nel mese di febbraio con convegni, formazione, appuntamenti a tema, flash mob etc. Inoltre si segnala che da anni l’Istituto coinvolge i referenti della PS di zona per corsi a tema sulla legalità, con particolare attenzione ai fenomeni dei reati commessi online.

    Nell’ambito della formazione ai docenti, il Referente d’Istituto per il contrasto al Cyberbullismo si atterrà al regolamento nazionale in merito (Legge 71 / 2017), il Dirigente promuoverà la formazione del corpo docente con l’organizzazione di corsi a tema, anche con l’ausilio del Referente. Il corpo docente, nell’ambito della propria formazione personale obbligatoria, potrà (dovrà) afferire a corsi/convegni a tema sia nell’ambito di quelli promossi dall’Istituto e dagli istituti in zona, sia attraverso quelli promossi dalla piattaforma di formazione ministeriale o da altri Enti accreditati e riconosciuti.





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    Bosh sahifa
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